Cass. civ. n. 20817 del 20 agosto 2018
Testo massima n. 1
Il giudizio di divisione endoesecutivo è ritualmente introdotto con la pronuncia (o la notifica) dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che la dispone, di modo che non è necessaria la notificazione e iscrizione a ruolo di un distinto atto di citazione; nondimeno, ove il giudice dell'esecuzione oneri le parti di tale incombente, la relativa ordinanza - se non opposta con la dimostrazione di una conseguente lesione del proprio diritto di difesa - non dà luogo a nullità, e ad essa va prestata ottemperanza, sebbene dalla sua inosservanza non possano farsi discendere, per la parte onerata, conseguenze di definizione in rito del processo deteriori rispetto a quelle derivanti dall'inosservanza delle minori forme sufficienti.
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