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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3555 del 19 marzo 2003

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3555 del 19 marzo 2003

Testo massima n. 1

La retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione contrattuale, sancita dall’art. 1458 comma primo c.c., comporta, in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, l’insorgere, a carico di ciascun contraente [ ed indipendentemente dall’eventuale sua inadempienza ], dell’obbligo di restituire la prestazione ricevuta che, nel caso di somma di denaro, deve essere corrisposta con i relativi interessi, a decorrere dalla data di costituzione in mora.

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