14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3555 del 19 marzo 2003
Posted at 16:33h
in Massimario
Testo massima n. 1
La retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione contrattuale, sancita dall’art. 1458 comma primo c.c., comporta, in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, l’insorgere, a carico di ciascun contraente [ ed indipendentemente dall’eventuale sua inadempienza ], dell’obbligo di restituire la prestazione ricevuta che, nel caso di somma di denaro, deve essere corrisposta con i relativi interessi, a decorrere dalla data di costituzione in mora.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]