14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 18143 del 9 settembre 2004
Testo massima n. 1
Nei contratti a prestazioni corrispettive [ nella specie, preliminare di compravendita di immobile ], la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione stabilita dall’art. 1458, c.c., in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, comporta l’insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell’obbligo di restituire la prestazione ricevuta, indipendentemente dall’imputabilità dell’inadempimento e toglie — al riguardo — operatività al meccanismo dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c.
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