Cass. civ. n. 5461 del 8 novembre 1985

Testo massima n. 1


Verificatasi la risoluzione di diritto del contratto per inosservanza del termine essenziale di adempimento (art. 1457 c.c.), i reciproci obblighi delle parti di provvedere al ripristino della situazione anteriore alla stipulazione, in conformità del principio della retroattività di detta risoluzione (art. 1458 c.c.), insorgono immediatamente, non dal momento successivo della sentenza che accerta la risoluzione medesima, di natura meramente dichiarativa.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi