Cass. civ. n. 1026 del 14 marzo 1977

Testo massima n. 1


La notificazione (da eseguirsi per mezzo di ufficiale giudiziario) dell'accettazione della donazione — stabilita, dall'art. 782, secondo comma, c.c., per i casi in cui proposta ed accettazione siano contenute in atti distinti — costituisce requisito indispensabile per la perfezione del relativo contratto che, pertanto, prima di essa non può considerarsi ancora concluso.

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