Cass. civ. n. 7617 del 18 marzo 2019

Testo massima n. 1


La competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo ove si è aperta la successione, di cui all'art. 22, n. 1, c.p.c., riguarda unicamente le cause di divisione della universalità dei rapporti giuridici facenti capo ad un comune "de cuius", tornando ad applicarsi, nelle altre ipotesi, la regola generale del "forum rei sitae".

Testo massima n. 2


Tra il giudizio di divisione intrapreso da alcuni dei partecipanti alla comunione e quello cd. endoesecutivo, instaurato in seno al processo di espropriazione forzata della quota di pertinenza di altro condividente, sussiste un rapporto di litispendenza, da disciplinare applicando il criterio della prevenzione di cui all'art. 39 c.p.c., avuto riguardo, da un lato, alla data della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di divisione ordinario e, dall'altro, a quella della pronuncia (o della notifica alle parti non presenti) dell'ordinanza del G.E. che disponga la divisione nell'ambito del procedimento esecutivo.

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