Consiglio di Stato n. 2 del 5 gennaio 2015

Testo massima n. 1


L'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) definisce come bene culturale, da sottoporre a tutela quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dal successivo art. 13, la cosa immobile o mobile che presenta interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante: ne deriva che un bene può essere oggetto della dichiarazione in discorso anche indipendentemente dal valore della zona nella quale esso è inserito, che assume invece rilievo nella diversa valutazione presidiata dal comma 4, lett. g) del medesimo art. 10.

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