Cass. civ. n. 6508 del 03 marzo 2023
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI Fallimento in consecuzione - Precedente domanda di concordato dichiarata inammissibile - Sospensione del decorso degli interessi - Individuazione.
Ove il tribunale dichiari l'inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo, nel fallimento conseguentemente dichiarato la sospensione del decorso degli interessi (convenzionali o legali), prevista dall'art. 55 l.fall., decorre non dalla sentenza dichiarativa, ma dalla data di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge Falliment. art. 161 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 69 bis