Cass. civ. n. 6508 del 03 marzo 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI Fallimento in consecuzione - Precedente domanda di concordato dichiarata inammissibile - Sospensione del decorso degli interessi - Individuazione.


Ove il tribunale dichiari l'inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo, nel fallimento conseguentemente dichiarato la sospensione del decorso degli interessi (convenzionali o legali), prevista dall'art. 55 l.fall., decorre non dalla sentenza dichiarativa, ma dalla data di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 18312 del 2007

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 55 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 161 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 69 bis

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