Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 161 del 7 febbraio 2013
Testo massima n. 1
In base all'art. 61, comma 2, del Codice dei beni culturali (D.Lgs. n. 42 del 2004), l'esercizio del diritto di prelazione deve considerarsi esercitato alla data di emanazione del provvedimento acquisitivo. Ed infatti, la notifica di cui al successivo comma terzo del medesimo articolo non incide sull'esercizio della prelazione, ma soltanto sul momento del passaggio della proprietà allo Stato.