Consiglio di Stato n. 1851 del 29 marzo 2013

Testo massima n. 1


Foreste e boschi sono presunti di notevole interesse e meritevoli di salvaguardia perché elementi originariamente caratteristici del paesaggio, cioè del "territorio espressivo di identità" (art. 131, D.Lgs. n. 42/2004 - Codice dei beni culturali). Per questa ragione ne sono esclusi gli insiemi arborati che non costituiscono elementi propri e tendenzialmente stabili della forma del territorio, quand'anche di imboschimento artificiale, ma che rispetto ad essa costituiscono inserti artefatti o naturalmente precari.

Testo massima n. 2


La qualificazione di "bosco", ai fini paesaggistici, richiede un sistema vivente complesso, di apparenza non artefatta, tendenzialmente permanente in cui le nuove risorse sono in grado di sostituire spontaneamente quelle in via di esaurimento. La mancanza di tali caratteri esclude che un terreno possa essere considerato tra quelli sottoposti a tutela paesaggistica "ex lege" ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) e del paesaggio e che sia necessaria l'autorizzazione paesistica e quella forestale per eventuali interventi e trasformazioni.

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