Consiglio di Stato n. 914 del 7 marzo 2016
Testo massima n. 1
La delimitazione dei confini di una zona da sottoporre a vincolo paesaggistico quale "bellezza d'insieme" ex art. 136, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 42 (che non richiede necessariamente l'omogeneità dei singoli elementi, nel senso che non ogni singolo elemento compreso nell'area assoggettata al vincolo deve presentare i caratteri della bellezza naturale) costituisce tipica espressione di una valutazione di discrezionalità tecnica, non sindacabile se non sotto i profili della manifesta illogicità, incongruità, irragionevolezza o arbitrarietà.
Testo massima n. 2
Il potere del Ministero per i beni culturali di dichiarare il notevole interesse pubblico di beni paesaggistici ai sensi dell'art. 138, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004 è autonomo rispetto a quello attribuito alle Regioni per corrispondenti esigenze di tutela, in considerazione della titolarità, in capo allo Stato, dei poteri in materia paesaggistica (art. 9 Cost.), e le determinazioni hanno ipso iure l'effetto di integrare il piano regionale paesistico.