Consiglio di Stato n. 32 del 3 gennaio 2018
Testo massima n. 1
Ancorché la tutela paesaggistica apprestata dallo Stato costituisca un limite inderogabile, tuttavia è esclusa l'illegittimità di norme regionali che non deroghino, in pejus, agli standard fissati a livello statale, bensì stabiliscano norme di tutela più rigorose, salvo il sindacato di ragionevolezza.
Testo massima n. 2
Il rapporto che intercorre tra gli strumenti di pianificazione paesistica e i piani urbanistici è simile a quello che caratterizza il rapporto tra le competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio (ambito trasversale riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato) e quelle delle Regioni nelle materie di loro specifica attribuzione.
Testo massima n. 3
Se è vero che le previsioni dei piani paesaggistici sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici (così come esplicitamente dispone l'art. 145, comma 3, D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali), non vi è alcuna preclusione a che gli strumenti urbanistici dettino, eventualmente, nell'ambito di propria competenza, disposizioni aggiuntive anche più restrittive dello strumento sovraordinato.