Corte costituzionale n. 193 del 4 giugno 2010
Testo massima n. 1
Sono incostituzionali gli artt. 26 e 27, L.R. 29 giugno 2009, n. 19, Piemonte, nella parte in cui prevedono che per le aree naturali protette classificate parco naturale o zone naturali di salvaguardia è redatto un piano di area, che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello e che i piani naturalistici hanno valore di piani di gestione dell'area protetta e le norme in essi prevedute sono vincolanti ad ogni livello.