Cass. civ. n. 2026 del 14 ottobre 1970

Testo massima n. 1


Nei contratti con prestazioni corrispettive la diversità dei termini per l'inadempimento, dipendente da espressa pattuizione o dalla natura del contratto, impedisce a chi deve adempiere per primo e non adempie di giovarsi dell'exceptio inadimpleti contractus, mentre detta eccezione può essere utilmente invocata da chi è tenuto successivamente ad adempiere.

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