Consiglio di Stato n. 4416 del 20 luglio 2018

Testo massima n. 1


Non si versa nella particolare esenzione dell'art. 149, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 42 del 2004, quando si tratta non già di pratiche agricole o silvicolturali, bensì di interventi su elementi arborei del paesaggio vincolato posti, ad esempio, a ornamento o arredo (es. viali di piante, piante decorative, ecc.): in quel caso la valutazione di compatibilità paesaggistica resta necessaria se la zona è paesisticamente vincolata.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

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