Consiglio di Stato n. 4416 del 20 luglio 2018
Testo massima n. 1
Non si versa nella particolare esenzione dell'art. 149, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 42 del 2004, quando si tratta non già di pratiche agricole o silvicolturali, bensì di interventi su elementi arborei del paesaggio vincolato posti, ad esempio, a ornamento o arredo (es. viali di piante, piante decorative, ecc.): in quel caso la valutazione di compatibilità paesaggistica resta necessaria se la zona è paesisticamente vincolata.