Cass. civ. n. 6530 del 03 marzo 2023

Testo massima n. 1


BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE Marchio nazionale - Decadenza per mancato uso dello stesso - Art. 121 c.p.i. - Modifica introdotta con il d.lgs. n. 15 del 2019 - Onere della prova - Differenze nei due regimi.


In tema di marchio nazionale, il regime probatorio relativo alla decadenza per mancato uso del segno distintivo opera diversamente a seconda della formulazione dell'art. 121 c.p.i., in quanto nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 15 del 2019, l'onere di provare il mancato utilizzo di un marchio nell'intero territorio nazionale grava sull'attore che agisca per la declaratoria di decadenza della privativa, mentre nella vigenza del testo normativo così modificato, non suscettibile di applicazione retroattiva, in caso di domanda o eccezione di decadenza di un marchio per non uso, la prova dell'utilizzazione del segno deve essere fornita dal titolare.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 30455 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 121
Decreto Legisl. 20/02/2019 num. 15 art. 13

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