Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6670 del 16 dicembre 1981

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6670 del 16 dicembre 1981

Testo massima n. 1

In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, colui che ha proposto l’eccezione di inadempimento, prevista dall’art. 1460 c.c., deve provare il fatto costitutivo dell’eccezione stessa e cioè l’inadempienza dell’altra parte, mentre spetta a colui contro il quale l’eccezione è rivolta dimostrare che l’inadempienza non è operante, ai fini della risoluzione, perché derivante dal comportamento della controparte. Pertanto, se in un preliminare di vendita una parte del prezzo viene corrisposta mediante girata di titoli cambiari a favore del promittente acquirente, incombe al promittente alienante, convenuto in giudizio per l’esecuzione del contratto, il quale opponga l’inadempimento della controparte, l’onere di dimostrare il mancato pagamento dei titoli da parte dell’emittente.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze