Cass. civ. n. 6555 del 06 marzo 2023
Testo massima n. 1
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Sanzioni disciplinari - Violazione del procedimento di cui all'art. 53, allegato A, r.d. n. 148 del 1931 - Nullità di protezione - Configurabilità - Ragioni - Conseguenze.
In tema di sanzioni disciplinari, la violazione del procedimento di cui all'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A, comporta la nullità del provvedimento disciplinare e, in particolare, un'invalidità c.d. "di protezione", in ragione dell'inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, al quale spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall'art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1418 com. 1