Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3066 del 19 settembre 1975

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3066 del 19 settembre 1975

Testo massima n. 1

A seguito della impossibilità sopravvenuta della prestazione, importante l’estinzione del vincolo obbligatorio, è la stessa legge che prevede all’art. 1463 c.c., la restituzione della cosa ricevuta, in applicazione delle norme relative alla ripetizione di indebito, anche se, nella fattispecie, non si tratta di una vera e propria condictio ob causam finitam.

Testo massima n. 2

L’eventuale equiparazione economica dell’impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione contrattuale alla sua impossibilità totale non è rimessa alla valutazione del giudice di merito, bensì a quella del contraente interessato.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze