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Art. 1463 — Impossibilità totale

Art. 1463 — Impossibilità totale

Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 26958/2007

La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell’art. 1463 c.c., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione. (Nella fattispecie, relativa ad un contratto di soggiorno alberghiero prenotato da due coniugi uno dei quali era deceduto improvvisamente il giorno precedente l’inizio del soggiorno, la S.C., enunciando il riportato principio, ha confermato la sentenza di merito con cui era stato dichiarato risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta invocata dal cliente ed ha condannato l’albergatore a restituire quanto già ricevuto a titolo di pagamento della prestazione alberghiera).

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Cass. civ. n. 23618/2004

Mentre l’impossibilità giuridica dell’utilizzazione del bene per l’uso convenuto o per la sua trasformazione secondo le previste modalità, quando derivi da disposizioni inderogabili già vigenti alla data di conclusione del contratto, rende nullo il contratto stesso per l’impossibilità dell’oggetto, a norma degli artt. 1346 e 1418 c.c., nella diversa situazione in cui la prestazione sia divenuta impossibile per causa non imputabile al debitore ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c., l’obbligazione si estingue; con la conseguenza che colui che non può più rendere la prestazione divenuta, intanto, definitivamente impossibile, non può chiedere la relativa controprestazione, né può agire con l’azione di risoluzione allegando l’inadempimento della controparte. (Nella specie, relativa a contratto di fornitura di prodotti per l’industria farmaceutica, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la pretesa risarcitoria avanzata da produttrice di ferritina di origine animale nei confronti di azienda farmaceutica che, a seguito della sopravvenuta non commerciabilità del prodotto — derivante da provvedimento del Ministro della sanità aveva cessato di richiedere la fornitura).

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Cass. civ. n. 1037/1995

La impossibilità sopravvenuta della prestazione, che derivi da causa non imputabile al debitore ai sensi dell’art. 1218 c.c., opera, paralizzandola, più propriamente in relazione ad una domanda di adempimento, determinando, essa, di diritto, nei contratti con prestazioni corrispettive, se definitiva, con la estinzione della relativa obbligazione, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1463 e 1256, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione delle norme generali sulla risoluzione ed in particolare di quella sulla retroattività, senza che si possa parlare di inadempimento colpevole, e, se temporanea, soltanto la sospensione del contratto stesso, naturalmente non oltre i limiti dell’interesse del creditore al conseguimento della prestazione, ai sensi dell’art. 1256, comma 2, c.c., senza responsabilità del debitore per il ritardo nell’inadempimento.

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Cass. civ. n. 2548/1982

La risoluzione per impossibilità sopravvenuta, analogamente a tutte le ipotesi (risoluzione per inadempimento, annullamento) in cui vengono meno dopo la costituzione del rapporto lo stesso fondamento e causa dell’obbligazione, è pur sempre caratterizzata da un elemento sopravvenuto alla formazione del vincolo obbligatorio, il quale, impedendone l’attuazione ed incidendo sul sinallagma funzionale del rapporto, è riconducibile, negli effetti, alle suindicate ipotesi di sopravvenuta mancanza di causa dell’obbligazione. Consegue che l’offerta del venditore di adempiere la propria prestazione, avente ad oggetto merce colpita da sequestro penale, risultando in aperto contrasto con l’inderogabile provvedimento del giudice penale, implicante l’assoluta incommerciabilità della merce ed escludente la facoltà dell’acquirente di disporne liberamente, non può considerarsi idonea – nel vigore di quel provvedimento, e sino alla sua revoca – per ritenere tuttora operante la causa del rapporto e quindi valida la pretesa del venditore stesso di ottenere l’adempimento della controprestazione, cui il compratore si era obbligato nella presupposta commerciabilità della merce compravenduta.

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Cass. civ. n. 275/1976

La norma la quale stabilisce che, nell’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, il soggetto liberato dall’obbligazione non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, non esprime una disciplina di natura cogente e inderogabile, sicché le parti, nell’esercizio del loro potere di privata autonomia, possono dispone una diversa regolamentazione degli effetti dello scioglimento del contratto.

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Cass. civ. n. 3066/1975

A seguito della impossibilità sopravvenuta della prestazione, importante l’estinzione del vincolo obbligatorio, è la stessa legge che prevede all’art. 1463 c.c., la restituzione della cosa ricevuta, in applicazione delle norme relative alla ripetizione di indebito, anche se, nella fattispecie, non si tratta di una vera e propria condictio ob causam finitam.

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