Cass. civ. n. 3066 del 19 settembre 1975
Testo massima n. 1
A seguito della impossibilità sopravvenuta della prestazione, importante l'estinzione del vincolo obbligatorio, è la stessa legge che prevede all'art. 1463 c.c., la restituzione della cosa ricevuta, in applicazione delle norme relative alla ripetizione di indebito, anche se, nella fattispecie, non si tratta di una vera e propria condictio ob causam finitam.
Testo massima n. 2
L'eventuale equiparazione economica dell'impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione contrattuale alla sua impossibilità totale non è rimessa alla valutazione del giudice di merito, bensì a quella del contraente interessato.
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