Cass. civ. n. 16361 del 18 giugno 2019

Testo massima n. 1


Ove intercorra tra due giudizi un rapporto di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., la sospensione di quello "pregiudicato", comportandone la quiescenza fino alla definizione di quello "pregiudicante", non può essere adottata se quest'ultimo sia stato a sua volta sospeso, in quanto ritenuto dipendente dalla decisione del primo, non sussistendo in tal caso il presupposto, richiesto dall'art. 295 c.p.c., dell'effettiva pendenza della controversia "pregiudicante" e della sua idoneità ad approdare alla pronuncia ritenuta pregiudiziale; invero, il giudice dell'unica causa effettivamente pendente non può revocare, né altrimenti sindacare, l'ordine di sospensione impartito nell'altra, rimovibile soltanto con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. (nella specie non più proponibile per decorso del termine), e una nuova pronuncia di sospensione si tradurrebbe in un'inevitabile paralisi del rapporto processuale poiché non potrebbe mai realizzarsi la condizione risolutiva rispettivamente apposta dai due giudici alla sospensione di ciascun procedimento. (Fattispecie riguardante un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e uno di opposizione allo stato passivo concernenti identica controversia).

Testo massima n. 2


In tema d'impugnazione del provvedimento di sospensione del processo, non osta all'ammissibilità del regolamento di competenza la circostanza che la sospensione non sia stata disposta con ordinanza, ma con sentenza, essendo la forma di detto provvedimento irrilevante ai fini dell'individuazione del mezzo d'impugnazione, costituito, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., esclusivamente dal regolamento di competenza.

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