Cass. pen. n. 6577 del 24 ottobre 2023

Testo massima n. 1


FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 - Apprensione di denaro derivante da transazione stipulata a seguito dell’azione di responsabilità ex art. 146, comma 2, r.d. n. 267 del 1942 - Possibilità - Esclusione - Ragioni.


In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non può essere disposto sulle somme di denaro confluite sul conto corrente intestato alla curatela fallimentare per effetto di transazione da quest'ultima stipulata con i sindaci e i revisori legali della società fallita, a seguito dell'azione di responsabilità ex art. 146, comma 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, posto che le predette somme non costituiscono profitto dei reati tributari precedentemente commessi dai legali rappresentanti della fallita.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 42616 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2393
Cod. Civ. art. 2394
Cod. Civ. art. 2407
Regio Decr. del 1942 num. 267 art. 146 com. 2 lett. A CORTE COST.
Decreto Legisl. del 2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.

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