Cass. civ. n. 6589 del 06 marzo 2023
Testo massima n. 1
PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - ONORE (REPUTAZIONE) - RISARCIMENTO DEL DANNO Illegittima segnalazione alla centrale rischi - Danni all'immagine e alla reputazione - "In re ipsa" - Esclusione - Fattispecie.
In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, pur a fronte della erronea segnalazione circa la qualità di terzo datore di ipoteca, ha respinto la richiesta risarcitoria, anche per il danno non patrimoniale, in quanto genericamente allegata ed in assenza di dimostrazione della interlocuzione con soggetti bancari nel periodo di riferimento o l'accesso al sistema di archivio della centrale rischi da parte di operatori interessati).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.