Cass. pen. n. 6597 del 11 gennaio 2024

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - Questioni non proposte con l'impugnazione o non esaminate dal giudice "a quo" - Cognizione del giudice "ad quem" - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.


In tema di appello cautelare, la cognizione del giudice, per la natura devolutiva del gravame, è circoscritta entro il limite dei motivi dedotti dall'appellante, oltre che di quanto deciso con il provvedimento gravato, sicché non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di prime cure, né al giudice "ad quem" è attribuito il potere di estendere la propria cognizione "ex officio" a questioni non esaminate dal giudice "a quo", salvo che si tratti di nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado. (Fattispecie relativa ad appello avverso l'ordinanza di rigetto di istanza di dissequestro e restituzione di somme, avanzata dalla difesa di indagato per il delitto di usura, in cui era stata dedotta, per la prima volta avanti al giudice del gravame, la questione dell'inutilizzabilità di intercettazioni eseguite nel corso del procedimento, in quanto autorizzate in relazione a diverso delitto).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 19008 del 2016

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

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