Cass. civ. n. 4313 del 10 ottobre 1977

Testo massima n. 1


Nel caso in cui le parti abbiano affidato ad un terzo la determinazione del prezzo della vendita, si applica l'art. 1349 c.c. per quanto riguarda l'estensione dei poteri del terzo, l'impugnabilità della sua determinazione o le conseguenze della omissione di quest'ultima.

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