Cass. civ. n. 11033 del 19 aprile 2019
Testo massima n. 1
La rinuncia al ricorso per cassazione non è disciplinata dall'art. 306 c.p.c. e determina, pertanto, l'estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione, considerato che, peraltro, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fa venire meno l'interesse a contrastare il ricorso.