Cass. civ. n. 6639 del 06 marzo 2023

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE Statuizioni economiche o relative all'affidamento dei figli - Giudicato "rebus sic stantibus" - Conseguenze - Modifica delle statuizioni - Esclusiva valutazione da parte del giudice di fatti nuovi - Fondamento.


La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato "rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 283 del 2020

Normativa correlata

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

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