Cass. civ. n. 6639 del 6 marzo 2023
Testo massima n. 1
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE
Statuizioni economiche o relative all'affidamento dei figli - Giudicato "rebus sic stantibus" - Conseguenze - Modifica delle statuizioni - Esclusiva valutazione da parte del giudice di fatti nuovi - Fondamento.
La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato "rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato.
Riferimenti normativi
Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.