Cass. civ. n. 10853 del 8 maggio 2013

Testo massima n. 1


A norma dell’art. 54 del codice della strada, gli autocarri sono veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse; ne consegue che sussiste la violazione di cui all’art. 82, comma ottavo, del codice della strada qualora sia trasportata su di un autocarro una persona estranea al servizio di trasporto di cose, ancorché facente parte dell’impresa familiare per conto della quale il conducente sta eseguendo il trasporto medesimo.

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