Cass. civ. n. 4387 del 26 febbraio 2007

Testo massima n. 1


Le disposizioni di cui all’art. 97 del codice della strada, relative alle formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori, mirano a garantire il valore certificatorio del contrassegno di identificazione del veicolo, al fine di scongiurare possibili manipolazioni dei dati ivi riportati e, a un tempo, di consentire agli addetti al controllo della circolazione l’immediato riscontro dei dati di identificazione del veicolo; ne consegue che sussiste la violazione dell’art. 97 codice della strada nel caso in cui venga posto in circolazione un ciclomotore che rechi, in luogo del contrassegno originale, una copia fotostatica.

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