Cass. pen. n. 35121 del 27 settembre 2001
Testo massima n. 1
In tema di violazioni al codice della strada, nel caso di guida in stato di ebbrezza di un motociclo per la conduzione del quale non è richiesta la patente, non si applica la sanzione amministrativa della sospensione della patente medesima, atteso che non sussista alcun collegamento diretto tra il mezzo con il quale il reato è stato commesso e l’abuso dell’autorizzazione amministrativa in conseguenza del quale va applicata la sanzione accessoria.