14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 20165 del 18 ottobre 2005
Testo massima n. 1
Gli effetti della garanzia per evizione, che sanziona l’inadempimento da parte del venditore dell’obbligazione di cui all’art. 1476 c.c., conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato e, quindi, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla stessa conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione, in quanto detta perdita comporta l’alterazione del sinallagma contrattuale e la conseguente necessità di porvi rimedio con il ripristino della situazione economica del compratore quale era prima dell’acquisto.
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Testo massima n. 2
L’evizione nel contratto di compravendita si verifica allorché l’acquisto del diritto sul bene ad opera dell’acquirente è impedito e reso inefficace dal diritto che il terzo vanti sullo stesso bene, senza che occorra anche, quale elemento necessario, che il compratore sia privato dell’effettivo possesso che si trovi eventualmente ad esercitare sulla cosa, tenuto conto che la causa del contratto sta nel trasferimento del diritto sul bene, mentre la consegna dello stesso è solo una sua conseguenza logica e giuridica. [ Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente l’evizione in presenza di una sentenza di trasferimento del bene pronunciata, ai sensi dell’art. 2932 c.c., in favore del terzo, a nulla rilevando che il compratore aveva conservato il possesso del bene ].
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