14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12947 del 22 novembre 1999
Posted at 16:10h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’operatività della garanzia per evizione presuppone l’esperimento positivo da parte di un terzo dell’azione di rivendica, e cioè la privazione del compratore, dopo la stipula del contratto, in tutto in parte della proprietà del bene acquistato; pertanto, l’esperimento dell’azione di regolamento di confini, non comportando la risoluzione di un contrasto sui titoli di proprietà ma solo sull’estensione di essa, non consente di far valere la garanzia per evizione.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]