14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 792 del 27 gennaio 1998
Testo massima n. 1
Le norme che regolano l’evizione totale [ art. 1483 c.c. ] sono applicabili nel caso di confisca in sede penale della cosa compravenduta, a norma dell’art. 240 c.p., giacché l’anzidetta misura comporta l’acquisto della proprietà della cosa stessa da parte dello Stato e lo spossessamento del compratore. Conseguentemente: a ] il venditore è tenuto al risarcimento del danno nei limiti, di regola, dell’interesse contrattuale negativo [ rimborso del prezzo versato e delle spese sostenute dal compratore ], tenendo conto ai fini della diminuzione del danno, dell’usura frattanto subita dalla cosa; b ] i rimborsi e le restituzioni, di cui agli artt. 1479 e 1483 c.c., spettanti al compratore, costituiscono debito di valore, come tali produttivi di rivalutazione e di interessi; c ] ove in riferimento alla causa che ha determinato l’evizione sussista il dolo o la colpa del venditore, questi è tenuto all’integrale risarcimento.
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