14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3249 del 16 maggio 1981
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 1483 c.c., la garanzia per evizione — che sanziona l’inadempimento del venditore all’obbligazione di cui all’art. 1476 n. 2 c.c. — impone al venditore medesimo di risarcire il danno nei limiti del cosiddetto interesse negativo, tranne che si accerti che l’alienante abbia agito con dolo o colpa, nel qual caso l’acquirente ha invece diritto all’integrale risarcimento del danno, comprensivo anche del lucro cessante. Tale domanda di più ampio ristoro pecuniario è riferibile non al concorrente esperimento di due azioni diverse [ quella generale di responsabilità ex art. 1453 c.c. e quella ex art. 1483 dello stesso codice ], ma all’esperimento di un’azione unica, che resta pur sempre connessa al diritto della garanzia per evizione, la cui disciplina, nel ricorso dell’elemento psicologico suddetto, resta solo integrata da quella dell’art. 1453 citato.
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Testo massima n. 2
La garanzia per evizione non è dovuta allorché il compratore abbia dato causa, con il proprio comportamento, alla perdita del bene acquistato.
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