Cass. civ. n. 10140 del 12 luglio 2002

Testo massima n. 1


Ai sensi dell’art. 201 del codice della strada, alle notificazioni dell’ordinanza-ingiunzione si provvede con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le modalità dettate dalla legge 20 novembre 1982, n. 890; pertanto, è causa di nullità della notificazione medesima, eseguita a mezzo del servizio postale, la mancata osservanza delle disposizioni, contenute nell’art. 7 della citata legge, circa la persona alla quale il piego deve essere consegnato.

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