Cass. civ. n. 6704 del 13 marzo 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE Contratto di apprendistato - Piano formativo individuale - Forma scritta - Necessità - Ragioni.


In tema di contratto di apprendistato, il requisito della forma scritta, previsto ratione temporis dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 167 del 2011, va inteso in senso funzionale, in quanto prescritto a pena di nullità "di protezione" di una delle parti contrattuali, sicché esso è rispettato solo quando è redatto per iscritto anche il piano formativo individuale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 1250 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legisl. 14/09/2011 num. 167 art. 2 com. 1
Decreto Legisl. 14/09/2011 num. 167 art. 7 com. 2
Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 55 com. 1
Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 49 com. 4 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 48 com. 3 CORTE COST.

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