Cass. pen. n. 15936 del 18 aprile 2016

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, trattandosi di verifica che richiede conoscenze tecniche specialistiche per l’individuazione e la quantificazione della sostanza; è tuttavia possibile prescindere da tali accertamenti in presenza di specifiche ammissioni da parte dell’imputato circa l’assunzione di sostanze psicotrope al momento della guida.

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