Cass. pen. n. 6752 del 19 dicembre 2023
Testo massima n. 1
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Obbligo per il richiedente di fornire al servizio sociale informazioni utili per la predisposizione del programma d'intervento - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze.
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza può tener conto della condotta del condannato che, dopo aver formulato l'istanza di applicazione della misura alternativa, omette di fornire, ai fini della predisposizione del programma di intervento, indicazioni esatte sulla propria condizione sociale, familiare e lavorativa.