Cass. civ. n. 7924 del 15 aprile 2005

Testo massima n. 1


E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 cod. civ., nella parte in cui non prevede che l'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento del figlio minorenne legittimato possa essere accolta solo previa valutazione dell'interesse del minore, per contrasto con i principi di particolare tutela e protezione riservata ai minori ricavabili dagli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost.: infatti tale illegittimità è stata già esclusa dalla n. 112 del 1997 della Corte costituzionale. e la circostanza che questa pronuncia si riferisca a un'ipotesi di impugnazione della veridicità del riconoscimento di figli naturali, e non di figli legittimati, non influisce sulle conclusioni da essa raggiunte, considerato che la posizione di figlio legittimato trae origine dalla dichiarazione del soggetto che ha effettuato il riconoscimento, i cui effetti sono legati alla sua corrispondenza al vero; sicchè, una volta posta in discussione la veridicità del riconoscimento, da cui dipende la legittimazione, è la posizione di figlio naturale che costituisce il parametro di valutazione della legittimità costituzionale della disciplina complessiva, e le esigenze, sottolineate dalla pronuncia della Corte costituzionale., di tutelare la verità del rapporto di filiazione e di impedire l'elusione delle norme in materia di adozione attraverso fraudolenti atti di riconoscimento permangono anche dopo la legittimazione del figlio naturale.

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