Art. 265 – Codice civile – Impugnazione per violenza
Il riconoscimento può essere impugnato per violenza [1434] dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata.
Se l'autore del riconoscimento è minore, l'azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'età maggiore [267, 2964].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23354/2025
In tema di confisca di prevenzione, il titolare formale del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto di ablazione al momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo può proporre incidente di esecuzione per la tutela del proprio diritto, qualora sia rimasto estraneo al procedimento, sempre che vi sia la sua buona fede e che abbia trascritto il proprio titolo anteriormente alla confisca. (Fattispecie relativa a terzo che, dopo aver venduto al proposto il bene poi confiscato, aveva trascritto, prima dell'inizio del procedimento di prevenzione, la domanda di risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento, domanda poi accolta - dopo l'adozione del provvedimento di confisca - dalla sentenza del giudice civile che aveva dichiarato la risoluzione del contratto, con l'effetto retroattivo previsto dall'art. 1458 cod. civ.).
Cass. civ. n. 10261/2025
Nel caso di domanda di revocatoria di un atto di retrocessione conseguente a una simulata alienazione, il conflitto tra creditore revocante e simulato alienante nonché apparente retroceduto dev'essere regolato in ragione dell'effetto prenotativo della trascrizione, se eseguita, delle domande ex art. 2901 c.c. e di simulazione, con la conseguenza che, in presenza della prioritaria trascrizione della prima, la simulazione resta inopponibile al creditore vittorioso.
Cass. civ. n. 8520/2025
La proposizione di azioni giudiziarie proposte dal chiamato, al di fuori degli atti conservativi o di gestione consentiti dall'art. 460 c.c., dà luogo ad accettazione tacita dell'eredità, anche in assenza delle condizioni per la loro trascrivibilità, essendo i requisiti richiesti per la trascrizione tassativamente individuati dalla legge ai soli fini della pubblicità.
Cass. civ. n. 245/2025
In tema di compravendita immobiliare conclusa con scrittura privata, va escluso il grave inadempimento dell'acquirente che non abbia collaborato all'attività giuridica necessaria per la trascrizione dell'atto, trattandosi di condotta inidonea a cagionare danno all'alienante, già spogliatosi della proprietà dell'immobile e valevole a ledere, semmai, la posizione dello stesso acquirente, stante la finalità della trascrizione, diretta a risolvere l'eventuale conflitto tra più aventi causa da un comune autore.
Cass. civ. n. 22843/2024
In tema di appalto pubblico ed ai fini della cristallizzazione del passivo fallimentare, l'esercizio, da parte della stazione appaltante, del potere di autotutela ex art. 136 del d.lgs. n. 163 del 2006 presuppone la valutazione del grave inadempimento dell'appaltatore, da svolgersi in contraddittorio con quest'ultimo, e si perfeziona solo con il provvedimento con cui viene disposta, su proposta del responsabile del procedimento, la risoluzione del contratto, senza che gli adempimenti preliminari, previsti dal citato art. 136, abbiano effetto prenotativo analogo a quello proprio delle domande giudiziali di risoluzione, ai sensi dell'art. 2652, n. 1), c.c..
Cass. civ. n. 11213/2024
Per stabilire se e in quali limiti un determinato atto relativo a beni immobili sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo che, insieme con la menzionata nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari.(Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva qualificato come autosufficiente una nota di trascrizione avente ad oggetto la domanda di impugnazione di testamento per lesione di legittima, ritenendola riferita all'intero patrimonio immobiliare compreso nell'asse ereditario relitto del de cuius pur in difetto di alcun elemento idoneo ad individuarne con certezza i cespiti inclusi).
Cass. civ. n. 8829/2024
In caso di successive cessioni di crediti periodici nei confronti del medesimo debitore, incombe a quest'ultimo l'onere della prova della persistente efficacia della cessione precedente, poiché questa costituisce fatto impeditivo della pretesa del cessionario che agisca in forza di una cessione successiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva posto a carico del cessionario l'onere della prova in un caso in cui i crediti periodici rinvenienti dalle prestazioni sanitarie svolte nell'interesse di una Azienda sanitaria locale erano stati oggetto di due diverse cessioni, la seconda delle quali - azionata in giudizio - aveva avuto un principio di esecuzione mediante pagamenti corrisposti dal debitore ceduto).
Cass. civ. n. 8580/2024
A fronte della trascrizione della domanda volta ad ottenere l'accertamento della nullità dell'atto di vendita entro il termine di cinque anni dalla trascrizione dell'atto, l'accoglimento della domanda travolge tutti i sub-acquisti che sono avvenuti successivamente, benché trascritti prima della trascrizione della domanda giudiziale, rendendoli inopponibili alla parte che si veda riconoscere la nullità dell'atto traslativo originario; ciò discende dall'art. 2652, n. 6 c.c., che ha lo scopo di limitare l'efficacia retroattiva e l'opponibilità della pronunzia dichiarativa della nullità, in quanto fa salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato in base ad un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di nullità, ma solo quando quest'ultima sia stata trascritta dopo decorsi cinque anni dalla trascrizione dell'atto impugnato.
Cass. civ. n. 4950/2024
La sentenza che accerta l'interposizione fittizia di persona in un contratto ad effetti reali, riconoscendo, al contempo, che il trasferimento del bene dal terzo contraente all'interposto è inefficace in quanto meramente apparente e che, viceversa, il trasferimento del bene si è effettivamente prodotto dal terzo contraente all'interponente, in forza dell'accordo simulatorio tra i tre soggetti coinvolti, è assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 4 e 10, comma 2, della tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990, giacché la statuizione giudiziale si risolve nel riconoscimento dell'acquisto ab origine del bene in favore dell'interponente in luogo dell'interposto, essendo unico il reale beneficiario del trasferimento derivante dal contratto già assoggettato alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale; pertanto, nel caso in cui l'acquisto per interposta persona sia seguito da un'alienazione simulata con riguardo al medesimo bene, la sentenza che riconosca, al contempo, l'interposizione fittizia in relazione al contratto di acquisto e la simulazione (assoluta o relativa) in relazione al contratto di alienazione del medesimo bene, articolandosi in autonomi capi contenenti distinte statuizioni su diversi e successivi contratti ad effetti reali, sconta le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per ogni accertamento, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986. com. 1 lett. E), Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 all. I art. 4, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 all. I art. 10 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21 com. 1, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 21 com. 1
Cass. civ. n. 33167/2023
L'opponibilità al fallimento del venditore di un suo atto di vendita immobiliare richiede che l'atto stesso abbia data certa, a norma dell'art. 2704 c.c., e che le formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi - nella specie, la trascrizione - siano compiute, ex art. 45 l.fall., in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale. (Affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto improcedibili le domande alternative di restituzione dell'immobile o di ammissione al passivo di un credito, fondate su due scritture private, pur se aventi data certa, in assenza della previa trascrizione della domanda giudiziale intesa ad accertare, ai sensi dell'art. 2652, comma 1, n. 3 c.c., l'autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte).
Cass. civ. n. 28880/2023
In tema di usucapione, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ex art. 88 del r.d. n. 267 del 1942, sono inidonee ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapiente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c.
Cass. civ. n. 25594/2023
Il divieto del cd. patto leonino, di cui all'art. 2265 c.c., è estensibile a tutti i tipi sociali e presuppone l'esistenza di una clausola statutaria, frutto della volontà dei soci, che escluda in modo totale e costante uno o alcuni di essi dalla partecipazione al rischio d'impresa e agli utili, sicché non può porsi in conflitto con esso un lodo arbitrale che, regolando gli effetti economici dell'annullamento di delibere consortili, abbia escluso un'impresa consorziata dai risultati della gestione del consorzio solo in relazione a un determinato periodo temporale.
Cass. civ. n. 23851/2023
Il provvedimento adottato dal tribunale, in sede di reclamo, avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari di trascrivere l'accordo di negoziazione assistita con cui viene regolamentata una crisi familiare, ex art. 6 del d.l. n. 132 del 2014, contenente una convenzione di trasferimento al coniuge di una quota dell'immobile, priva della sottoscrizione di un pubblico ufficiale abilitato, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione, privo dei caratteri di decisorietà e definitività, potendo le parti agire in via contenziosa per ottenere una pronuncia sull'esistenza del loro diritto all'adempimento pubblicitario.
Cass. civ. n. 15981/2023
La sostituzione esecutiva ai sensi dell'art. 511 c.p.c. realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione e non integra pertanto una forma di pignoramento del credito presso terzi, cosicché non trova applicazione la norma dell'art. 2914, n. 2, c.c., che opera solo nei confronti del creditore pignorante; ne consegue che, nell'ambito del processo esecutivo, la cessione del credito, effettuata dal creditore procedente (o intervenuto) con atto di data certa anteriore alla domanda di sostituzione di cui al citato art. 511, impedisce a quest'ultima di produrre i relativi effetti per il venir meno di quella posizione attiva nella quale il "creditor creditoris" intende subentrare, dal momento che tale cessione si perfeziona, nei rapporti fra cedente e cessionario, in virtù del solo consenso da essi espresso e che l'art. 1265 c.c. richiede la notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore esclusivamente per risolvere il conflitto tra più cessionari del medesimo credito.
Cass. civ. n. 14086/2023
Nel caso in cui l'azione revocatoria fallimentare abbia ad oggetto il trasferimento di un bene gravato da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, l'esecuzione forzata che sia stata successivamente intrapresa dal creditore ipotecario nei confronti del debitore non fallito è opponibile alla procedura concorsuale, essendosi determinato, per effetto della trascrizione della garanzia, un effetto di "cristallizzazione giuridica" che mantiene ancorato il bene alla condizione giuridica in cui si trovava al momento dell'iscrizione medesima, rendendola insensibile agli atti successivamente iscritti o trascritti e conseguentemente consentendo di far salvo l'acquisto da parte dell'aggiudicatario.
Cass. civ. n. 9536/2023
L'azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi nei riguardi dell'atto con cui un bene della comunione legale sia stato conferito in un fondo patrimoniale dev'essere rivolta (notificata ed eventualmente trascritta ex art. 2652, comma 1, n. 5 c.c.) nei confronti di entrambi i coniugi, essendo preordinata alla pronuncia d'inefficacia dell'atto nel suo complesso (vale a dire non limitatamente a un'inesistente quota pari alla metà del bene), siccome funzionale ad un'espropriazione forzata da compiersi anch'essa, necessariamente, sull'intero bene.
Cass. civ. n. 4301/2023
In materia di espropriazione immobiliare, se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria, ai fini della verifica della titolarità del diritto staggito in capo al debitore è irrilevante che la trascrizione dell'accettazione dell'eredità manchi al momento del pignoramento, purché essa intervenga prima della liquidazione del cespite; tuttavia, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità non è né invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell'art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni (con effetto retroattivo ex art. 2650, comma 2, c.c.).
Cass. civ. n. 58/2023
Il processo esecutivo non assolve alla funzione della regolarizzazione dei beni pignorati, non potendosi onerare il creditore, quand'anche vi sia la sollecitazione o la disponibilità del debitore, dell'assunzione dei relativi costi ed oneri. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza con cui il g.e. aveva disposto la riduzione del pignoramento mediante concentrazione dello stesso su uno solo dei beni pignorati, cancellandolo, per converso, su altro cespite per il quale non sussisteva il requisito della continuità delle trascrizioni, senza concedere termine - come richiesto dal debitore esecutato - affinché le parti procedessero alla trascrizione dell'acquisto "mortis causa" necessario alla sanatoria del suddetto difetto).
Cass. civ. n. 4301/2023
In materia di espropriazione immobiliare, se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria, ai fini della verifica della titolarità del diritto staggito in capo al debitore è irrilevante che la trascrizione dell'accettazione dell'eredità manchi al momento del pignoramento, purché essa intervenga prima della liquidazione del cespite; tuttavia, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità non è né invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell'art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni (con effetto retroattivo ex art. 2650, comma 2, c.c.).
Cass. civ. n. 9536/2023
L'azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi nei riguardi dell'atto con cui un bene della comunione legale sia stato conferito in un fondo patrimoniale dev'essere rivolta (notificata ed eventualmente trascritta ex art. 2652, comma 1, n. 5 c.c.) nei confronti di entrambi i coniugi, essendo preordinata alla pronuncia d'inefficacia dell'atto nel suo complesso (vale a dire non limitatamente a un'inesistente quota pari alla metà del bene), siccome funzionale ad un'espropriazione forzata da compiersi anch'essa, necessariamente, sull'intero bene.
Cass. civ. n. 8590/2022
In tema di trascrizione, il conflitto fra l'acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e dall'anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, atteso che il principio della continuità delle trascrizioni, dettato dall'art. 2644 c.c., con riferimento agli atti indicati nell'art. 2643 c.c., non risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa.
Cass. civ. n. 376/2021
Nei rapporti tra coniugi già in regime di comunione legale dei beni, dal combinato disposto degli artt. 2659, comma 1, e 191 commi 1 e 2 c.c., si ricava che non diviene di proprietà comune l'immobile acquistato da uno solo di essi dopo la loro separazione personale dal momento che quest'ultima costituisce causa di scioglimento della comunione medesima con la decorrenza prevista dall'art. 191, comma 2, c.c.; invece, per l'opponibilità ai terzi degli effetti dello scioglimento della comunione legale derivante dalla separazione personale dei coniugi, relativamente all'acquisto di beni immobili o mobili registrati, avvenuto con dichiarazione dello status di separato, da parte del coniuge acquirente, deve considerarsi necessaria e sufficiente la sola trascrizione nei registri immobiliari recante la corrispondente indicazione (cioè l'esistenza di un regime patrimoniale di separazione dei beni), indipendentemente dall'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio. (Nella specie la S.C., nell'applicare il principio, ha ritenuto non opponibile, al fallimento del marito, l'acquisto di un immobile da parte della moglie separata, non risultando lo scioglimento della comunione dalla nota di trascrizione della compravendita immobiliare). (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/10/2014).
Cass. civ. n. 21761/2021
Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010L. 30/07/2010, n. 122, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
Cass. civ. n. 7283/2021
Il notaio incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita immobiliare non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e sovrintendere alla compilazione dell'atto ma deve compiere l'attività necessaria ad assicurarene serietà e certezza degli effetti tipici e risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle dette parti, poiché contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio. In particolare, egli è tenuto a compiere una verifica di natura tecnica ed essenzialmente giuridica che ricomprende anche la stabilità o meno nel tempo dei titoli giudiziali trascritti, dovendo acquisire informazioni presso la conservatoria dei registri immobiliari sulla loro definitività.
Cass. civ. n. 37722/2021
Il principio espresso dall'art. 1147 c.c., secondo cui la buona fede consiste nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto ed è presunta, opera, in quanto generale, quando le norme facciano riferimento alla buona fede senza nulla dire in ordine a ciò che vale ad integrarla o ad escluderla, ovvero al soggetto tenuto a provarne l'esistenza o ad altri profili di rilevanza della stessa, sicché trova applicazione anche alla fattispecie di cui all'art. 2652, n. 6, c.c., a norma del quale, se la domanda di nullità è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base ad atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
Cass. civ. n. 20533/2020
La trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica di contratto preliminare retroagisce al momento della domanda, solo in caso di trascrizione della successiva sentenza di accoglimento e non anche quando il processo sia stato definito con verbale di conciliazione, mancando in tal caso un accertamento giudiziale sul trasferimento del bene oggetto della controversia. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 01/07/2015).
Cass. civ. n. 25862/2020
In tema di azione revocatoria, l'interesse ad agire del creditore non viene meno per il fatto che il bene oggetto dell'atto dispositivo sia rientrato nel patrimonio del debitore, perché l'interesse è costituito anche dall'effetto prenotativo derivante dalla trascrizione della domanda giudiziale di revoca ai sensi dell'art. 2652, n. 5, c.c., formalità idonea a rendere insensibile il cespite rispetto ad eventuali vicende pregiudizievoli successive.
Cass. civ. n. 23945/2020
Colui il quale abbia acquistato un immobile mediante scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi, deve esperire l'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art. 2652, n. 3 c.c., ed, ottenuta la pronuncia favorevole, deve trascrivere la scrittura privata, divenuta titolo idoneo ex art. 2657 c. c. - trascrizione necessaria anche nella prospettiva dell'usucapione decennale ex art. 1159 c.c. - presentandola in originale o in copia autentica al Conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 c.c.
Cass. civ. n. 14710/2019
Perché la trascrizione della domanda giudiziale diretta a denunziare la violazione delle distanze legali produca gli effetti indicati dall'art. 2653, n. 1, c.c. (ovvero, perché vi sia precisa correlazione tra la domanda riportata nella nota e la pronuncia giudiziale che si voglia opporre ai terzi che abbiano frattanto acquistato diritti sul medesimo bene immobile), è sufficiente che nella relativa nota siano inseriti elementi di individuazione riferiti al complesso immobiliare, potendosi dall'atto evincere che l'annotazione riguarda soltanto singoli beni da cui tale complesso è costituito.
Cass. civ. n. 1752/2018
Può essere trascritta ogni domanda di accertamento della simulazione dei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili, non rilevando né la distinzione tra simulazione assoluta e relativa né, all'interno di quest'ultima, tra simulazione relativa attinente ai soggetti del contratto (cd. interposizione fittizia di persona) e simulazione relativa concernente altri elementi negoziali.
Cass. civ. n. 17498/2018
E' lecito e meritevole di tutela l'accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l'uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l'altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l'attribuzione del diritto di vendita (c.d. "put") entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto, pur con l'aggiunta di interessi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/02/2016).
Cass. civ. n. 11687/2018
Riguardo ai fabbricati per i quali sia stata presentata una denuncia di variazione e che non abbiano ancora ottenuto l'identificazione catastale definitiva, ai fini della validità della trascrizione non occorre che la nota riporti i dati catastali con cui l'immobile era individuato nella precedente formalità, ma è sufficiente che essa indichi il numero e l'anno di protocollo della suddetta denuncia di variazione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/03/2016).
Cass. civ. n. 16566/2018
Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state da lui accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. La certezza della data può desumersi anche dall'avvenuto pagamento spontaneo, da parte del medesimo debitore, nelle mani del cessionario. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/06/2012).
Cass. civ. n. 17627/2016
Il potere del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare ex art. 72 l. fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportategli dal d.l.vo n. 5 del 2006 e dal d.l.vo n. 169 del 2007) non è opponibile, in virtù del disposto dell'art. 2652, comma 2, c.c., al promissario acquirente che abbia trascritto la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in data antecedente alla dichiarazione di fallimento.
Cass. civ. n. 10005/2015
In forza dell'art. 2909 cod. civ., nel caso di azioni a difesa della proprietà come quella relativa al rispetto delle distanze legali, la sentenza pronunciata contro l'originaria parte processuale spiega i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare che abbia partecipato al processo a prescindere dalla trascrizione della domanda, atteso che l'art. 111, quarto comma, cod. proc. civ. riguarda solo il terzo che abbia acquistato il diritto controverso durante la pendenza della lite e che non abbia partecipato al processo.
Cass. civ. n. 7365/2015
In tema di azioni possessorie, quando la successione a titolo particolare nel possesso avvenga dopo la proposizione della domanda di reintegrazione o di manutenzione nei confronti dell'autore dello spoglio, la sentenza ha effetto, ai sensi dell'art. 111, quarto comma, c.p.c., nei confronti dell'avente causa, senza che operi la clausola di salvezza degli effetti della trascrizione ivi prevista, in quanto la domanda di reintegrazione o di manutenzione non va trascritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2653, n. 1, c.c. e, perciò, resta irrilevante la trascrizione del titolo d'acquisto. Ne consegue che la sentenza pronunciata contro il dante causa è titolo eseguibile nei confronti dell'acquirente.
Cass. civ. n. 21115/2015
Riguardo al fabbricato per il quale sia stata presentata una denuncia di variazione, ma non sia ancora seguita l'identificazione catastale definitiva, ai fini della validità della trascrizione non occorre che la nota riporti i dati catastali con i quali l'immobile era individuato nella precedente formalità, ma basta che essa indichi il numero di protocollo della denuncia di variazione. (Cassa con rinvio, App. Firenze, 17/09/2009).
Cass. civ. n. 16272/2015
L'azione di risarcimento danni in caso di trascrizione illegittimamente eseguita al di fuori dei presupposti previsti dagli artt. 2652 e 2653 c.c. (nella specie, effettuata per un appezzamento di terreno più grande di quello oggetto della controversia) può essere proposta - a differenza dell'istanza risarcitoria per la trascrizione ingiusta (relativa ad una domanda poi risultata infondata) che va presentata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., allo stesso giudice della causa oggetto di trascrizione - anche in via autonoma ex art. 2043 c.c., che integra uno strumento idoneo ad assicurare una tutela estesa alla colpa lieve (invece esclusa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.), commisurata alle maggiori responsabilità dell'autore del fatto, e si giustifica per la diversità dell'oggetto dell'accertamento rispetto al giudizio su cui è intervenuta la trascrizione.
Cass. civ. n. 10499/2015
La sentenza pronunziata sulla domanda di "actio negatoria servitutis ", diretta a denunziare la violazione delle distanze legali ad opera del proprietario del fondo vicino e ad ottenere l'arretramento della sua costruzione, ha effetto anche nei confronti dell'acquirente a titolo particolare della costruzione, che sia stato parimenti convenuto nel giudizio instaurato contro il suo dante causa, così assumendo la qualità di parte del processo, senza che la mancata trascrizione della domanda giudiziale a norma dell'art. 2653, n.1 o n. 5, cod. civ. conferisca al medesimo acquirente il diritto di mantenere la distanza inferiore a quella legale.
Cass. civ. n. 24960/2014
La trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. dell'obbligazione di alienare un immobile ha efficacia "prenotativa" ai sensi dell'art. 2652, n. 2, cod. civ., sicché, in tal caso, sono inopponibili al promissario acquirente le alienazioni a terzi effettuate dal promittente venditore in epoca successiva, e rende possibile il trasferimento del bene in favore dell'attore.
Cass. civ. n. 12959/2014
In tema di donazione modale, la trascrizione della domanda di risoluzione per inadempimento dell'onere non pregiudica il diritto acquistato dal terzo con atto trascritto anteriormente, a prescindere dalla sua buona fede, requisito non contemplato dall'art. 2652, n. 1, cod. civ.
Cass. civ. n. 5102/2014
La trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica di contratto preliminare produce gli effetti prenotativi previsti dall'art. 2652, n. 2, cod. civ. solo in caso di trascrizione della successiva sentenza di accoglimento e non anche quando il processo sia stato definito con verbale di conciliazione.
Cass. civ. n. 17493/2014
In tema di condominio negli edifici, per l'opponibilità delle servitù reciproche costituite dal regolamento contrattuale, non è sufficiente indicare nella nota di trascrizione il regolamento medesimo, ma, ai sensi degli artt. 2659, primo comma, n. 2, e 2665 cod. civ., occorre indicarne le specifiche clausole limitative. (Cassa con rinvio, App. Ancona, 13/10/2007).
Cass. civ. n. 14440/2013
In tema di trascrizione, l'inesattezza nella nota di cui all'art. 2659 cod. civ. dell'indicazione della data di nascita del dante causa di un trasferimento immobiliare, con conseguente annotazione del titolo nel conto di diverso soggetto, determinando incertezza sulla persona a cui si riferisce l'atto, nuoce, ai sensi dell'art. 2665 cod. civ., alla validità della trascrizione stessa, da considerarsi, in concreto, occulta ai terzi, i quali non sono posti in grado, secondo gli ordinari criteri nominativi di tenuta di registri immobiliari, di conoscere l'esistenza di tale atto.
Cass. civ. n. 5397/2013
La trascrizione della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 2652, n. 2, c.c., ha la funzione di prenotare, nei confronti dei terzi, gli effetti della pronuncia che verrà successivamente emessa, realizzando una tutela anticipata del diritto che colui che trascrive andrà ad acquistare. Ne consegue che, nel caso della trascrizione della domanda di giudizio arbitrale, finalizzata all'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di acquisto di nuda proprietà di un immobile, chi trascrive non è tenuto a dare conto, nella relativa nota, anche dell'esistenza e della durata dell'usufrutto residuo gravante sull'immobile stesso, trattandosi di diritto di cui è titolare un soggetto diverso da quello che trascrive la domanda giudiziale.
Cass. civ. n. 1553/2013
Quando è stato concluso un contratto definitivo di compravendita con scrittura privata non autenticata, l'interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione non trova tutela nel rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ. - che concerne l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto e presuppone, quindi, la stipula di un preliminare -, potendo essere soddisfatto, invece, con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni. (Rigetta, App. Palermo, 08/03/2006).
Cass. civ. n. 3123/2012
In tema di condominio negli edifici, il divieto, sancito dall'art. 1122 c.c., di eseguire, nelle porzioni di proprietà individuale, opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio, comporta una limitazione di fonte legale intrinseca alle singole unità immobiliari, assimilabile ad un'obbligazione "propter rem", cui corrisponde, dal lato attivo, una situazione giuridica soggettiva che non ha natura di diritto reale di godimento su cosa altrui; ne consegue che non occorre che la domanda diretta ad ottenere la relativa tutela venga trascritta, agli effetti indicati dall'art. 2653 c.c. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la necessità della trascrizione della domanda giudiziale di riduzione in pristino di un'unità abitativa realizzata in uno spazio di proprietà comune, ai fini dell'opponibilità della pronunziata sentenza all'avente causa dell'originario convenuto).
Cass. civ. n. 19341/2011
Il difetto di legittimazione attiva alla richiesta di risarcimento danni da illegittima occupazione acquisitiva di un fondo in capo al soggetto che abbia acquistato il bene dopo l'intervenuta occupazione acquisitiva, essendosi ormai definitivamente verificato l'effetto traslativo della "res" a titolo originario (per accessione invertita) in favore della P.A., sussiste anche quando tale richiesta sia avanzata dal promissario acquirente, che abbia trascritto la domanda relativa all'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare prima del verificarsi del detto effetto traslativo; ciò in quanto le domande ex art. 2932 c.c. hanno natura costitutiva e operano "ex nunc" e le relative trascrizioni, ex art. 2652, primo comma, n. 2 c.c., hanno l'unica funzione di risolvere il conflitto tra l'attore e tutti gli aventi causa dal convenuto che abbiano effettuato trascrizioni o iscrizioni nei suoi confronti dopo la trascrizione della domanda, ma non si tratta di regola che vale ad anticipare gli effetti della sentenza costitutiva nei rapporti fra le parti già al momento della proposizione della domanda di esecuzione specifica.