Art. 265 – Codice civile – Impugnazione per violenza
Il riconoscimento può essere impugnato per violenza [1434] dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata.
Se l'autore del riconoscimento è minore, l'azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'età maggiore [267, 2964].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Cass. civ. n. 7924/2005
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 cod. civ., nella parte in cui non prevede che l'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento del figlio minorenne legittimato possa essere accolta solo previa valutazione dell'interesse del minore, per contrasto con i principi di particolare tutela e protezione riservata ai minori ricavabili dagli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost.: infatti tale illegittimità è stata già esclusa dalla n. 112 del 1997 della Corte costituzionale. e la circostanza che questa pronuncia si riferisca a un'ipotesi di impugnazione della veridicità del riconoscimento di figli naturali, e non di figli legittimati, non influisce sulle conclusioni da essa raggiunte, considerato che la posizione di figlio legittimato trae origine dalla dichiarazione del soggetto che ha effettuato il riconoscimento, i cui effetti sono legati alla sua corrispondenza al vero; sicchè, una volta posta in discussione la veridicità del riconoscimento, da cui dipende la legittimazione, è la posizione di figlio naturale che costituisce il parametro di valutazione della legittimità costituzionale della disciplina complessiva, e le esigenze, sottolineate dalla pronuncia della Corte costituzionale., di tutelare la verità del rapporto di filiazione e di impedire l'elusione delle norme in materia di adozione attraverso fraudolenti atti di riconoscimento permangono anche dopo la legittimazione del figlio naturale.