Cass. civ. n. 28723 del 16 dicembre 2020
Testo massima n. 1
La mancata integrazione del contraddittorio in primo grado nei confronti del minore, parte necessaria nel giudizio ex art. 330 c.c., è sanata ove la corte d'appello, verificata l'esistenza di tale vizio gli abbia nominato un difensore, senza che sia necessaria la remissione al giudice di primo grado. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/08/2018).
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