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Art. 336 — Procedimento

Art. 336 — Procedimento

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso [ 125 c.p.c. ] dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero [ 69 c.p.c. ] e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio [ 737 c.p.c. ], assunte informazioni e sentito il pubblico ministero [ c.p.c. 738 ]; dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d’ufficio, provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio.

Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore [ , anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5256/2018

Nei giudizi riguardanti l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l’art. 336, Quarto comma, c.c., così come modificato dall’art. 37, comma 3 l. n. 149 del 2001, richiede la nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto d’interessi verso entrambi i genitori. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354, primo comma, c.p.c. con rimessione della causa al primo giudice perché provveda all’integrazione del contraddittorio.

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Cass. civ. n. 23633/2016

Il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, emesso dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., ha attitudine al giudicato “rebus sic stantibus”, in quanto non revocabile o modificabile salva la sopravvenienza di fatti nuovi, sicché, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica il predetto provvedimento, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.

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Cass. civ. n. 18562/2016

I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c., configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d’appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno “rebus sic stantibus”, in quanto sono modificabili e revocabili non solo “ex nunc”, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche “ex tunc”, per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell’art. 111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto con cui la corte d’appello aveva revocato l’autorizzazione alla frequentazione della nipote da parte dei nonni, i quali, essendosi dissociati dalla scelta di collaborazione con la giustizia effettuata dal figlio e padre della minore, già esponente della locale malavita organizzata, e non potendo dirsi estranei ai contesti criminali operanti sul territorio, non rappresentavano valide figure di riferimento affettivo ed educativo ed erano, altresì, portatori di messaggi ambivalenti e non conformi alle scelte di legalità perseguite dalla madre della minore).

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Cass. civ. n. 21285/2015

Il procedimento ex art. 317 bis c.c. (oggi 337 ter c.c.), riguardante i provvedimenti adottati dal giudice con riferimento ai figli minori, si instaura nel luogo di residenza abituale del minore, da idenficarsi in quello in cui costui ha consolidato, consolida o potrà consolidare una rete di affetti e relazioni, tali da assicurare un armonico sviluppo psicofisico, sicché, nei casi di recente trasferimento, occorre una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l’effettivo, stabile e duraturo centro di affetti e di interessi del minore, nonché che il cambiamento della sede non rappresenti un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell’altro genitore o alla disciplina generale sulla competenza territoriale.

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Cass. civ. n. 10291/2014

In materia di procedimenti d’interesse del minore, il decreto con cui la corte d’appello dichiara inammissibile il reclamo avverso il provvedimento del tribunale dei minorenni di affidamento del minore al comune – adottato in via provvisoria ed urgente – senza definire il procedimento ed, anzi, disponendo ulteriori adempimenti per la sua prosecuzione, non ha carattere decisorio e definitivo, per cui non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost.

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Cass. civ. n. 7478/2014

L’art. 336, ultimo comma, cod. civ., che prevede la nomina di un curatore speciale e di un difensore del minore, si applica soltanto ai provvedimenti limitativi ed eliminativi della potestà genitoriale ove vi sia un concreto profilo di conflitto di interessi tra genitori e minore, e non anche alle controversie relative al regime di affidamento e di visita del minore, figlio di una coppia che ha deciso di cessare la propria comunione di vita, nelle quali la partecipazione del minore si esprime, ove ne ricorrano le condizioni di legge e nel perseguimento del suo superiore interesse, mediante l’ascolto dello stesso, che integra un adempimento già previsto dall’art. 155 sexies cod. civ., divenuto necessario ai sensi dell’art. 315 bis cod. civ., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, in tutte le questioni e procedure che lo riguardano, in attuazione dell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

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Cass. civ. n. 5097/2014

Nel procedimento finalizzato all’accertamento del diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti del genitore scomparso, il comportamento ostativo del genitore superstite costituisce una condotta pregiudizievole secondo la previsione degli artt. 330 e segg. cod. civ., poiché comporta la rescissione, nella fase evolutiva della formazione della personalità del ragazzo, di una sfera affettiva e identitaria assolutamente significativa, e lo espone a una vicenda esistenziale particolarmente dolorosa. In tale procedimento il minore assume la qualità di parte e, in quanto tale, come affermato anche dall’art. 315 bis cod. civ., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, ha diritto di essere ascoltato, purché abbia compiuto gli anni dodici, ovvero, sebbene di età inferiore, sia comunque capace di discernimento, cosicché la sua audizione non può – anche nel caso in cui il giudice disponga, secondo il suo prudente apprezzamento, che l’audizione avvenga a mezzo di consulenza tecnica – in alcun modo rappresentare una restrizione della sua libertà personale ma costituisce, al contrario, un’espansione del diritto alla partecipazione nel procedimento che lo riguarda, quale momento formale deputato a raccogliere le sue opinioni ed i suoi effettivi bisogni.

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Cass. civ. n. 21750/2012

In tema di affidamento del figlio naturale, è competente il tribunale per i minorenni del luogo dove si trova la dimora abituale del minore nel momento in cui è stato proposto il ricorso, senza che assuma rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei; invero, nella individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città,essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la “nuova” dimora diventi l’effettivo e stabile centro d’interessi del minore ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarsi alla disciplina della competenza territoriale.

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Cass. civ. n. 11756/2010

I provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell’art. 317 bis c.c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 c.c., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell’art. 333 c.c., o che dispongano l’affidamento contemplato dall’art. 4, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 111, settimo comma, Cost. neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione (nella specie, la mancanza del parere del P.M. e la mancata audizione dei genitori), in quanto la pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito.

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Cass. civ. n. 14091/2009

I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c., configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d’appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno “rebus sic stantibus”, in quanto sono modificabili e revocabili non solo “ex nunc”, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche “ex tunc”, per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell’art.111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie la S.C. in applicazione di tale principio ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto con cui la corte d’appello, in esito all’interposto reclamo, aveva confermato la sospensione dei rapporti tra il minore e i nonni).

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Cass. civ. n. 28875/2008

In tema di competenza territoriale nei procedimenti di affidamento eterofamiliare di minori, qualora il provvedimento iniziale di affidamento, di regola soggetto a durata non superiore ai ventiquattro mesi, necessiti di essere seguito da un’ulteriore proroga o, viceversa, da una cessazione anticipata, queste ultime vicende integrano provvedimenti camerali nuovi, per i quali il principio della “perpetuatio” deve essere temperato con quello di prossimità, sicché il giudice competente per territorio deve essere individuato nel tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore legittimamente si trova, in tal modo dando rilievo ad eventuali sopravvenuti cambiamenti di residenza (nella specie, le S.U. hanno dichiarato la competenza del tribunale per i minorenni del distretto ove risiedeva la famiglia cui il minore era stato affidato con provvedimento di un altro tribunale per i minorenni, nel cui distretto originariamente il minore risiedeva con la propria madre).

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Cass. civ. n. 11026/2003

Quando il provvedimento impugnato sia privo dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale (come nel caso dei provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell’art. 317 bis c.c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 c.c., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell’art. 333 c.c., o che dispongano l’affidamento contemplato dall’art. 4, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184), il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 111, settimo comma, Cost. non è ammissibile neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, ed in particolare del diritto al riesame da parte di un giudice diverso, in quanto la pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito.

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Cass. civ. n. 3587/2003

Il principio della perpetuatio iurisdictionis — in forza del quale la competenza territoriale del giudice adito rimane ferma, nonostante lo spostamento in corso di causa della residenza anagrafica o del domicilio del minore, a seguito del trasferimento del genitore con il quale egli convive — è applicabile anche ai procedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale, e prevale su quello cosiddetto «della prossimità» — secondo il quale è giudice territorialmente competente quello del luogo in cui il minore abitualmente vive o si trova di fatto (art. 8 L. 149/2001) —, per ineliminabili esigenze di certezza e di garanzia di effettività della tutela giurisdizionale, tutte le volte in cui il provvedimento in relazione al quale deve individuarsi il giudice competente sia quello stesso richiesto con l’istanza introduttiva o con altra che si inserisca incidentalmente nella medesima procedura (applicandosi, per converso, il criterio della prossimità quante volte sia richiesto, dopo l’avvenuto trasferimento di residenza, un provvedimento nuovo ed autonomo rispetto a quello pronunziato dal giudice originariamente competente).

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Cass. civ. n. 1058/2003

In tema di controversie relative ai minori, ai fini dell’individuazione del tribunale per i minorenni territorialmente competente in ordine ai provvedimenti diretti ad intervenire sulla potestà genitoriale e sulle modalità del suo esercizio secondo le previsioni degli artt. 330 e seguenti c.p.c., deve aversi riguardo alla residenza di fatto del minore e, quindi, al luogo di abituale dimora alla data della domanda o, in ipotesi di procedimento iniziato d’ufficio, alla data di inizio del procedimento stesso.

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Cass. civ. n. 1/2001

Sono impugnabili con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione i provvedimenti emessi in via provvisoria ed urgente ai sensi dell’art. 333 c.c., in quanto incidono su posizioni di diritto soggettivo in conflitto (nella specie, la S.C. ha dichiarato ammissibile il ricorso, proposto avverso il decreto di conferma del provvedimento urgente di affidamento di minore al servizio sociale, col quale si deduceva, in base alla Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sulla protezione dei minori, la violazione della riserva di giurisdizione a favore del giudice della residenza abituale sita all’estero).

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Cass. civ. n. 4614/1998

I provvedimenti temporanei ed urgenti resi, ai sensi degli artt. 316, 336 c.c., in tema di affidamento di figli minori possono formare oggetto di impugnazione mediante reclamó, alla Corte d’appello esclusivamente nei limiti in cui essi risultino già idonei a produrre, ex se ed in modo autonomo, uno stabile pregiudizio nei confronti del genitore interessato (quando, cioè, sia rilevabile, all’interno del procedimento, tra provvedimento d’urgenza e provvedimento definitivo, un’assenza di collegamento tale da consentire al primo la produzione d’effetti a tempo indeterminato, nonché la mancanza di un termine per richiedere il provvedimento definitivo a pena di caducazione di quello temporaneo), e non anche nel caso in cui la loro formulazione ne presuppone l’automatica caducazione per scadenza del termine in essi contenuto, con conseguente assorbimento dei medesimi nel provvedimento (incondizionatamente reclamabile ex art. 739 c.p.c.) conclusivo del procedimento dinanzi al giudice di prima istanza (principio affermato in relazione ad un provvedimento d’affidamento provvisorio del giudice minorile, autonomamente reclamato, adottato nel corso di un procedimento ex art. 316 e fornito di intrinseca correlazione rispetto al futuro provvedimento definitivo, apparendone manifeste tanto la provvisorietà e la modificabilità, quanto la temporaneità, essendo, nella specie, stato apposto un esplicito termine d’efficacia per l’affidamento del minore alla madre).

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Cass. civ. n. 1278/1997

Il principio della non esperibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso provvedimenti di volontaria giurisdizione (fra quali rientrano — siccome non risolvono conflitti fra diritti posti su piano paritario, e siccome sempre revocabili e modificabili ed inidonei al giudicato — anche quelli modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c.) non opera in caso di decreto della corte di appello che, fuori della sede di reclamo, revochi un precedente suo decreto con il quale aveva confermato un provvedimento del tribunale dei minorenni che aveva pronunciato la decadenza di uno dei genitori dall’esercizio della potestà parentale. Infatti, in tal caso, il ricorrente sottopone all’esame del giudice di legittimità il proprio diritto soggettivo al rispetto delle regole processuali che sono rivolte a garantire il doppio grado di giudizio; diritto la cui intangibilità non viene meno per il solo fatto della revocabilità e modificabilità, in ogni tempo, dei provvedimenti di volontaria giurisdizione.

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Cass. civ. n. 4147/1996

Qualora il giudice minorile, dopo la nomina di un curatore speciale e l’autorizzazione ad impugnare il riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, secondo la previsione degli artt. 264, comma 2 c.c. e 74 L. 4 maggio 1983, n. 184, disponga, in via cautelare, nella situazione interinale che precede l’instaurazione del giudizio (e quindi nell’ambito delle attribuzioni riconosciutegli dalle citate norme, nonché dagli artt. 252 e 333 c.c., in relazione all’art. 38 disp. att. c.c.), l’allontanamento del minore dall’autore del riconoscimento, con il suo temporaneo affidamento presso terzi, si deve escludere che il relativo provvedimento, confermato in secondo grado in esito a reclamo, sia impugnabile con ricorso per cassazione, atteso che il provvedimento medesimo, modificabile in ogni tempo, non è decisorio, cioè non statuisce su posizioni di diritto soggettivo in conflitto, ma ha funzione amministrativa ed ordinatoria, al fine di tutelare in via d’urgenza l’interesse del minore.

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Cass. civ. n. 2184/1996

Per l’individuazione del giudice competente per territorio a dichiarare la decadenza dalla potestà parentale deve farsi riferimento al luogo di abituale dimora del minore nel momento della presentazione della relativa domanda, senza che assumano alcun rilievo né l’eventuale, diversa residenza anagrafica del minore, né la circostanza del formale affidamento del minore stesso ad uno dei genitori (nella specie, il minore, anagraficamente residente in Catania, dimorava con la madre in Palermo al momento della proposizione del ricorso per la decadenza della potestà parentale del padre, benché già alcuni giorni prima della domanda fosse stato affidato a quest’ultimo. La S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha dichiarato la competenza del tribunale per i minori di Palermo a conoscere della domanda in oggetto).

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Cass. civ. n. 4143/1995

Nei procedimenti diretti all’emanazione di provvedimenti limitativi della potestà del genitore, secondo la previsione degli artt. 330 e ss. c.c., la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo in cui il minore dimora abitualmente ed a prescindere, pertanto, da trasferimenti di carattere contingente e transitorio.

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Cass. civ. n. 6147/1994

Il provvedimento della corte d’appello, Sezione minorenni, confermativo del decreto con il quale il Tribunale per i minorenni, a norma degli artt. 333 e 336, ultimo comma, c.c., ha disposto la somministrazione dei vaccini antipolio, antitetanico e antidifterico ad un minore, stante l’opposizione dei genitori, avendo natura di volontaria giurisdizione e non essendo diretto a risolvere controversie su diritti soggettivi, bensì a tutelare unicamente l’interesse del minore e cosi ad attuare la cosiddetta amministrazione pubblica di interessi privati socialmente rilevanti, non è suscettibile di ricorso per cassazione, né ai sensi dell’art. 360 c.p.c., né, residualmente, ai sensi dell’art. 111 Cost.

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Cass. civ. n. 9359/1993

Qualora dai genitori vengano proposte dinnanzi a giudici diversi domande di reciproca decadenza dalla potestà sui figli, la riunione delle cause per il simultaneus processus non può realizzarsi dinnanzi al giudice della causa principale o dinnanzi a quello preventivamente adito, come disposto dall’art. 40 c.p.c., ma deve aver luogo dinnanzi al giudice del luogo di residenza del minore, la cui competenza riguardo alla domanda di decadenza della potestà di genitore è funzionale e non derogabile.

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Cass. civ. n. 4269/1991

Il decreto camerale, che sia reso dalla corte d’appello, in sede di reclamo, ai sensi degli artt. 317 bis e 333 c.c., in tema di rapporti fra genitori e figli, non è impugnabile con ricorso per cassazione, nemmeno quando contenga una (esplicita od implicita) statuizione sulla competenza, atteso che, assumendo natura di sentenza solo con riguardo a tale statuizione, resta soggetto esclusivamente a regolamento di competenza.

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Cass. civ. n. 7450/1990

Il carattere non decisorio del provvedimento di allontanamento del minore dalla casa familiare, che sia reso dal giudice minorile ai sensi dell’art. 333 c.c. ed al fine di ovviare in via cautelare a comportamenti negativi dei genitori, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione anche quando il provvedimento medesimo sia pronunciato dalla corte d’appello in sede di reclamo, deve essere riconosciuto pure nel caso in cui tale misura cautelare faccia seguito alla reintegrazione dei genitori nella potestà, dopo l’accoglimento della loro opposizione contro precedente declaratoria d’adottabilità, ovvero non contempli un termine, trattandosi di circostanze che non toccano la naturale temporaneità, modificabilità e revocabilità di quella misura, e, quindi, la sua inidoneità ad incidere sullo status del minore stesso.

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