Corte costituzionale n. 146 del 9 luglio 2015

Testo massima n. 1


Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 154 del 2013, nella parte in cui ha previsto che gli effetti successori della parentela naturale, di cui al novellato art. 74 c.c., sono riferibili anche a successioni apertesi anteriormente al 1° gennaio 2013, oggetto di giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo.

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