Cass. civ. n. 1091 del 18 gennaio 2007

Testo massima n. 1


In tema di divisione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 cod. civ. nel caso di uguaglianza di quote a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo - applicabile anche nell'ipotesi di divisione dei beni comuni, in virtù del rinvio recettizio di cui all'art. 1116 cod. civ.- non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione.(Nella specie, è stata ritenuta legittima l'attribuzione dell'unità immobiliare a favore dei condividenti che vi avevano abitato per molti anni e avevano effettuato cospicui miglioramenti che - in quanto destinati a soddisfare le loro specifiche esigenze - sarebbero risultati inutili e privi di qualsiasi valore economico in caso di attribuzione agli altri condividenti). (Rigetta, App. Ancona, 17 febbraio 2003).

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