Avvocato.it

Art. 537 — Riserva a favore dei figli

Art. 537 — Riserva a favore dei figli

Salvo quanto disposto dall’articolo 542 se il genitore lascia un figlio solo [ , legittimo o naturale ], a questi è riservata la metà del patrimonio.

Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli [ , legittimi e naturali ].

[ I figli legittimi possono soddisfare in danaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice [ 38 disp. att. c.c. ], valutate le circostanze personali e patrimoniali [ 542, 566 c.c. ]. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 9065/1999

Lo stato di figlio legittimo non è incompatibile con una indagine incidenter tantum, ai fini dell’esercizio dei diritti successori, di cui agli artt. 537, 580 e 594 c.c., su una diversa procreazione naturale (salvo che non si profili l’incesto) purché si versi in una situazione di impossibilità assoluta, cioé originaria, e non relativa, in quanto sopravvenuta, di proporre l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità. Non ricorre, pertanto, tale presupposto (la cui prova è a carico del richiedente) nel caso del figlio naturale che, divenuto maggiorenne, abbia omesso di esperire, nel termine di decadenza all’uopo fissato, l’azione di disconoscimento del padre legittimo, sempre che ciò configuri una volontaria scelta circa l’incontestabilità dello stato di figlio legittimo, compiuta nella consapevolezza della diversa filiazione naturale e nella ricorrenza delle condizioni previste per l’azione di disconoscimento del padre legittimo, nonché in assenza di cause di forza maggiore impeditive del tempestivo esercizio di detta azione.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2434/1987

Ai fini della determinazione della quota di riserva spettante al discendente legittimo (o naturale), in relazione alle varie ipotesi di concorso con altri legittimari, non va fatto riferimento alla situazione teorica, al momento dell’apertura della successione, che è suscettibile di mutare in conseguenza di eventuali rinunzie con effetto retroattivo, sibbene alla situazione concreta degli eredi legittimi che effettivamente concorrono alla ripartizione dell’asse ereditario. Pertanto, la misura di detta quota non va desunta dall’art. 542 c.c., in tema di concorso tra coniuge e figli, sibbene dall’art. 537, relativo al concorso tra soli figli, nell’ipotesi in cui il coniuge superstite, per aver accettato un legato in sostituzione della legittima, abbia abdicato alla qualità di erede, ex art. 551 c.c.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze