Art. 537 – Codice civile – Riserva a favore dei figli
Salvo quanto disposto dall'articolo 542 se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.
[I figli legittimi possono soddisfare in danaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice [38 disp. att. c.c.], valutate le circostanze personali e patrimoniali [542, 566 c.c.]].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 8731/2023
Nei contratti in cui è richiesta la forma scritta " ad substantiam ", l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi ricorso ad elementi estranei ad esso. Ne consegue che se le parti di una compravendita immobiliare hanno fatto riferimento, per individuare il bene, ad una planimetria allegata all'atto, è necessario che essa non solo sia sottoscritta dai contraenti, ma anche espressamente indicata nel contratto come parte integrante del contenuto dello stesso.
Cass. civ. n. 27834/2022
Nel caso di vendita di un immobile a corpo, anziché a misura, l'irrilevanza dell'estensione del fondo vale soltanto in relazione alla determinazione del prezzo, secondo il diverso regime di cui agli artt. 1537 e 1538 c.c., ma non alla identificazione del bene effettivamente venduto. Ne consegue in tal caso che, qualora le parti, nel contratto di compravendita, abbiano identificato la porzione di immobile che ne formava oggetto facendo specifico riferimento ai dati catastali e al tipo di frazionamento, il giudice deve tener conto necessariamente di tali elementi, che, per espressa volontà delle parti, perdono l'ordinaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale per l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti.
Cass. civ. n. 14592/2021
La differenza tra vendita a corpo ed a misura attiene unicamente all'influenza dell'estensione del bene sul prezzo pattuito, mentre non produce effetti in ordine all'individuazione della cosa compravenduta, per la quale l'indicazione dei confini ha una funzione essenziale ove sia precisa e riscontrabile sul terreno; l'accertamento circa la ricorrenza dell'una ovvero dell'altra tipologia di vendita - rilevante allorché sia controversa tra le parti la prevalenza del criterio di riferimento costituito dalla indicazione di determinate particelle catastali ovvero di quello costituito dalla misura complessiva della superficie del fondo venduto - appartiene al giudice di merito ed è, pertanto, incensurabile in cassazione per violazione di norme di diritto. (Fattispecie relativa ad un avviso d'asta in cui il bene era indicato, oltre che avuto riguardo alle particelle catastali di riferimento, anche con l'estensione in mq, risultata tuttavia diversa da quella derivante dalla somma delle superfici delle particelle medesime).
Cass. civ. n. 34025/2019
Il criterio fondamentale di distinzione tra vendita a misura e vendita a corpo sta in ciò, che nella prima la determinazione dei confini della cosa venduta è effettuata attraverso la misurazione, mentre la seconda è caratterizzata dalla determinazione e delimitazione del bene in modo che esso resti identificato indipendentemente dalla misura. Il relativo apprezzamento, implicando valutazione della volontà contrattuale, è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Cass. civ. n. 3996/2017
In tema di compravendita immobiliare, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell'atto, ad eccezione solamente del caso in cui le parti ad essi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l'immobile, e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confini del bene.
Cass. civ. n. 21319/2010
In tema di scioglimento della comunione relativa ad un immobile comodamente divisibile, il giudice di merito gode di un'ampia discrezionalità nell'esercizio del potere di attribuzione delle porzioni ai condividenti, salvo l'obbligo di darne conto in motivazione; nell'esercizio di tale potere discrezionale, egli può considerare anche gli interessi individuali delle parti aventi ad oggetto beni estranei alla comunione - confrontandoli con gli altri interessi rilevanti nella specie - allo scopo di compiere la scelta più appropriata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, assegnando ad uno dei condividenti un lotto corrispondente al valore della quota, ai sensi dell'art. 727 c.c., aveva respinto la richiesta dello stesso di vedersi assegnata, invece, la porzione di terreno confinante con un altro immobile di sua proprietà esclusiva, sicché la sentenza aveva in tal modo determinato l'interclusione di quest'ultimo fabbricato).
Cass. civ. n. 335/2009
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 537, comma terzo, c.c., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 30, comma terzo, Cost., in quanto attribuisce ai figli legittimi la facoltà di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non si oppongano, e al giudice il potere di decidere in caso di opposizione, valutate le circostanze personali e patrimoniali. La scelta del legislatore non contraddice l'aspirazione alla tendenziale parificazione della posizione dei figli naturali, giacché non irragionevolmente si pone ancor oggi (quale opzione costituzionalmente non obbligata né vietata) come termine di bilanciamento dei diritti del figlio naturale in rapporto con i figli membri della famiglia legittima. Infatti, l'art. 30, comma terzo, Cost., che impone al legislatore di assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima, pur esprimendo, dal lato dei rapporti tra genitori e figli, una regola di equiparazione dello status di figlio naturale allo status di figlio legittimo, dal lato dei rapporti tra il figlio naturale ed i membri della famiglia legittima, si pone come norma ispiratrice di una direttiva di sempre più adeguata tutela della condizione di diritto familiare della prole naturale. Nello specifico ambito dei rapporti tra figli naturali e figli legittimi il criterio di compatibilità rappresenta lo snodo del sistema costituzionale finalizzato alla composizione dei diritti coinvolti, che deve compiersi in un contesto (non già di discriminazione della posizione degli uni rispetto a quella degli altri, quanto piuttosto) di riconoscimento della diversità delle posizioni in esame. Quanto alla previsione della decisione giurisdizionale in caso di opposizione - considerato che l'espresso riferimento in Costituzione al criterio di compatibilità assume la funzione di autentica clausola generale, aperta al divenire della società e del costume - il legislatore ha coerentemente assegnato al giudice il ruolo di garante della parità di trattamento nella diversità, attraverso il continuo adeguamento dell'effettiva applicazione della norma ai principi costituzionali. Infatti, per colmare l'ampia latitudine del riferimento normativo alle circostanze personali e patrimoniali, il giudice, nella propria opzione ermeneutica, è tenuto a dare una valutazione costituzionalmente orientata, la quale appunto non può ignorare (ma deve necessariamente prendere in considerazione) l'evoluzione nel tempo della coscienza sociale e dei costumi. Pertanto, la naturale concretezza della soluzione giurisdizionale (che può ovviamente essere a favore del figlio naturale) permette di calibrare la singola decisione alle specifiche circostanze personali e patrimoniali, così da scongiurare eventuali esercizi arbitrari del diritto di commutazione o della facoltà di opposizione.
Cass. civ. n. 1091/2007
In tema di divisione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 cod. civ. nel caso di uguaglianza di quote a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo - applicabile anche nell'ipotesi di divisione dei beni comuni, in virtù del rinvio recettizio di cui all'art. 1116 cod. civ.- non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione.(Nella specie, è stata ritenuta legittima l'attribuzione dell'unità immobiliare a favore dei condividenti che vi avevano abitato per molti anni e avevano effettuato cospicui miglioramenti che - in quanto destinati a soddisfare le loro specifiche esigenze - sarebbero risultati inutili e privi di qualsiasi valore economico in caso di attribuzione agli altri condividenti). (Rigetta, App. Ancona, 17 febbraio 2003).
Cass. civ. n. 5757/2004
La vendita alternativa (o di genere limitato) è configurabile anche per gli immobili allorché le parti concordino di trasferire una determinata estensione immobiliare da distaccarsi da un'entità di maggiori dimensioni (nella specie un lotto di terreno da staccarsi da una più vasta proprietà, senza determinarne la forma e l'esatta correttezza, ma stabilendone l'estensione ed il prezzo in un contratto preliminare). Il contratto in tal modo concluso, di natura obbligatoria, acquista effetti reali allorquando si procederà alla concreta individuazione del bene venduto sulla base della scelta che dovrà operare il soggetto indicato nel contratto stesso e, ove si tratti di preliminare, questo viene a porsi come preparatorio di un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori, in relazione al quale soltanto si pone poi il problema della scelta, essendo questione di interpretazione della comune intenzione dei contraenti l'identificazione della parte a cui spetta tale diritto (in applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza di merito per l'omesso esame della determinabilità dell'oggetto alla luce della comune intenzione della parti in ordine alle operazioni di frazionamento del terreno e al loro affidamento ad una delle medesime parti).
Cass. civ. n. 8793/2000
Il criterio fondamentale di distinzione tra vendita a misura e vendita a corpo sta in ciò che nella prima la determinazione dei confini della cosa venduta è effettuata attraverso la misurazione mentre la seconda è caratterizzata dalla determinazione e delimitazione del bene in modo che esso resti identificato indipendentemente dalla misura. Il relativo apprezzamento implicando valutazione della volontà contrattuale è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Cass. civ. n. 9065/1999
Lo stato di figlio legittimo non è incompatibile con una indagine incidenter tantum, ai fini dell'esercizio dei diritti successori, di cui agli artt. 537, 580 e 594 c.c., su una diversa procreazione naturale (salvo che non si profili l'incesto) purché si versi in una situazione di impossibilità assoluta, cioé originaria, e non relativa, in quanto sopravvenuta, di proporre l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità. Non ricorre, pertanto, tale presupposto (la cui prova è a carico del richiedente) nel caso del figlio naturale che, divenuto maggiorenne, abbia omesso di esperire, nel termine di decadenza all'uopo fissato, l'azione di disconoscimento del padre legittimo, sempre che ciò configuri una volontaria scelta circa l'incontestabilità dello stato di figlio legittimo, compiuta nella consapevolezza della diversa filiazione naturale e nella ricorrenza delle condizioni previste per l'azione di disconoscimento del padre legittimo, nonché in assenza di cause di forza maggiore impeditive del tempestivo esercizio di detta azione.
Cass. civ. n. 8327/1997
Le disposizioni degli artt. 1537, 1538 c.c. sulla disciplina della vendita a corpo e a misura regolano i rapporti tra alienante ed acquirente quando sorga contestazione sul prezzo del fondo in rapporto alla sua superficie e non anche quando occorra accertare nei confronti dei terzi che vantino diritti reali sull'immobile compravenduto l'effettiva superficie del fondo, dovendosi in tal caso avere riguardo esclusivamente all'individuazione del bene fatta dalle parti con il contratto di vendita che costituisce il titolo di proprietà dell'acquirente posto in discussione dai terzi.
Cass. civ. n. 11279/1995
Nella vendita a misura, in cui la determinazione della estensione dell'immobile non è in funzione della individuazione dell'oggetto del contratto ma criterio di determinazione del prezzo complessivo, il promittente compratore ha diritto di procedere alla misurazione dell'immobile prima della stipulazione del contratto definitivo e, conseguentemente, di accedere in tale immobile per il compimento delle relative operazioni, ma, a meno che non vi sia un patto contrario, non può pretendere che a queste partecipi attivamente e personalmente l'altra parte o un suo incaricato e così ritardare la stipulazione del contratto definitivo solo perché il promittente venditore ha omesso di partecipare alla misurazione dell'immobile, del quale non sia contestata l'estensione complessiva indicata nel contratto preliminare.
Cass. civ. n. 8384/1994
Poiché il contratto preliminare è regolato non solo dalle sue clausole, quale quella sull'ammontare del prezzo dovuto, ma anche dalle norme integrative della disciplina del contratto, tra le quali quella dell'art. 1538 c.c. (a norma del quale, se il prezzo è determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o supplemento del prezzo salvo che la misura reale sia inferiore o superiore al ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto), è legittimo il rifiuto alla stipulazione del contratto definitivo da parte del promittente compratore che pretenda la riduzione del prezzo opponendo, con fondamento o, comunque, senza colpa, che la misura reale del bene è inferiore ad un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.
Cass. civ. n. 7711/1990
Poiché l'oggetto della vendita a misura è costituito da un'unica entità economica, il calcolo del prezzo in rapporto alla quantità del venduto non ne comporta una differenziazione in rapporto alle unità in eccesso o in difetto, sicché il patto limitativo della rivalutazione del prezzo va inteso come riferito anche alla eventuale maggiore somma dovuta al venditore in corrispettivo della maggiore età rispetto a quella indicata in contratto.
Cass. civ. n. 2434/1987
Ai fini della determinazione della quota di riserva spettante al discendente legittimo (o naturale), in relazione alle varie ipotesi di concorso con altri legittimari, non va fatto riferimento alla situazione teorica, al momento dell'apertura della successione, che è suscettibile di mutare in conseguenza di eventuali rinunzie con effetto retroattivo, sibbene alla situazione concreta degli eredi legittimi che effettivamente concorrono alla ripartizione dell'asse ereditario. Pertanto, la misura di detta quota non va desunta dall'art. 542 c.c., in tema di concorso tra coniuge e figli, sibbene dall'art. 537, relativo al concorso tra soli figli, nell'ipotesi in cui il coniuge superstite, per aver accettato un legato in sostituzione della legittima, abbia abdicato alla qualità di erede, ex art. 551 c.c.
Cass. civ. n. 2337/1976
Per distinguere la vendita a misura da quella a corpo bisogna attenersi al criterio fondamentale per cui la vendita a misura è caratterizzata dalla circostanza della determinazione dei confini attraverso la misurazione, mentre la vendita a corpo è caratterizzata dalla determinazione e delimitazione del bene in modo che esso resti identificato indipendentemente dalla misura.