Cass. civ. n. 2287 del 30 gennaio 2017

Testo massima n. 1


In tema di successioni, l'art. 575 c.c. che, in mancanza di figli legittimi e del coniuge del genitore, ammetteva un concorso tra i figli naturali e gli ascendenti del genitore, attribuendo ai primi solo i due terzi dell'eredità paterna, non può trovare applicazione neanche per il periodo antecedente alla sua abrogazione ad opera della l. n. 151 del 1975, in quanto la norma citata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla n. 82 del 1974 della Corte costituzionale; ne consegue che, anche in caso di apertura della successione antecedente al 1975, qualora, non vi siano circostanze preclusive all'applicazione retroattiva della declaratoria di incostituzionalità - quale, ad esempio, l'avvenuta formazione di un giudicato - i figli naturali riconosciuti o dichiarati, come nella specie, a seguito di riconoscimento giudiziale, conseguono, in mancanza di altri membri della famiglia legittima, lo stesso trattamento successorio riservato ai figli legittimi, succedendo, pertanto, in tutta l'eredità. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/06/2012).

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