Cass. civ. n. 678 del 12 gennaio 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Malattia professionale - Risarcimento del danno - Nesso causale - Onere della prova - Certificazioni I.N.A.I.L. - Rilevanza - Condizioni.


In materia di risarcimento danni causati da malattia professionale, l'onere della prova del nesso causale tra prestazione lavorativa e danno, incombe su colui che ne chiede il riconoscimento, che potrà a tal fine avvalersi anche delle certificazioni I.N.A.I.L. - nello specifico riferite all'esposizione all'amianto e all'origine professionale della malattia - la cui rilevanza probatoria, sia pure non dirimente, non è subvalente rispetto all'accertamento giudiziale, una volta che detti documenti siano entrati a far parte, nel contraddittorio tra le parti, del materiale probatorio utilizzabile ex art. 115 c.p.c., comma 1.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 34968 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 40
Cod. Pen. art. 41
Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1
Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 CORTE COST.

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