Cass. civ. n. 10854 del 30 ottobre 1998

Testo massima n. 1


La denunzia dei vizi o della mancanza di qualità della cosa venduta può essere effettuata, oltre che dal compratore, da un suo rappresentante, a condizione che quest'ultimo manifesti tale qualità al venditore, e che il compratore provi di avergli conferito il relativo incarico.

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