Corte costituzionale n. 598 del 31 maggio 1988

Testo massima n. 1


è manifestamente inamissibile, in quanto implica scelte discrezionali riservate al legislatore, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 956 c. c., nella parte in cui non prevede il divieto di proprietà separata delle piantagioni anche in relazione a situazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore dell'attuale codice civile, in riferimento agli art. 41 e 42 cost.

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